AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
Ai Club Federati ASl
CIRCOLARE n. 11/2014
Caro Presidente, Cari Consiglieri,
a seguito dell’approvazione del Testo della Legge di Stabilità 2015,l’art. 63 della Legge 342/2000 è stato modificato come segue:
- 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
- l veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per 1 motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in fire 50.000 per i motoveicoli.
Conseguentemente: i veicoli ricompresi tra i 20 e 30 anni dovranno pagare le tasse automobilistiche a partire dal 1 gennaio 2015 e i veicoli ultra trentennali dovranno pagare la tassa di circolazione.
Non esiste più la categoria dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico sotto il profilo fiscale.
Rimane la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico per ciò che concerne la loro circolazione, ai sensi dell’Art. 60 del C.d.S. e regolamento C.d.S.
D’ora in poi, fino a che non sopraggiungono nuove norme, l’ASI rilascerà:
- C.R.S.: certificato di rilevanza storica ai sensi del decreto 17 dicembre 2009
- C. ASI: carta di identità ASI
- C.l. FIVA: Carta di identità FIVA
Nulla si sa sui diritti acquisiti, sul loro riconoscimento e sulle eventuali conseguenze. Per ciò che riguarda l’ambito regionale, dovremo verificare sia per le Regioni a Statuto Speciale, che quelle a Statuto Ordinario, se esistono soluzioni e, in tal caso, come agire con le stesse, per ottenere analogo trattamento per tutti i soggetti coinvolti.
Infine, in merito all’aspetto assicurativo, rimanendo in vigore il CRS, nulla dovrebbe cambiare.
L’ASl sta operando per migliorare la situazione con l’esame di varie soluzioni, integrative di quanto già usufruiamo.
Su questi punti Vi terremo informati.
Gradite i miei più cordiali saluti accompagnati dagli Auguri di Buon Natale e un sereno 2015.
Torino, 22 dicembre 2014
Avv. Roberto Loi
Presidente Asi
Testo originale CIRCOLARE 11_2014